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Il premio alla nascita di 800 euro (bonus mamma domani) viene corrisposto dall’INPS per la nascita o l’adozione di un minore, a partire dal 1° gennaio 2017, su domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell’ottavo mese di gravidanza) o alla nascita, adozione o affidamento preadottivo.
Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del Testo Unico delle imposte sui redditi.
La prestazione, altrimenti detta bonus mamma domani, è rivolta alle donne in gravidanza o alle madri per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:
Il beneficio è concesso in un’unica soluzione per ogni evento (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato.
L’importo dell’assegno è di 800 euro.
Le modalità di pagamento previste sono:
Per tutti i pagamenti, eccetto bonifico domiciliato presso ufficio postale, è richiesto il codice IBAN.
In caso di richiesta di accreditamento su coordinate IBAN è necessario inviare il modello SR163 online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
Le gestanti e madri, cittadine italiane, comunitarie o non comunitarie, devono essere regolarmente presenti e residenti in Italia.
Le domande presentate dalle cittadine straniere extracomunitarie, regolarmente presenti in Italia, in precedenza respinte in applicazione delle circolari INPS 27 febbraio 2017, n. 39, 16 marzo 2017, n. 61 e 28 aprile 2017, n. 78, saranno oggetto di riesame alla luce dell’ordinanza 6019/2017 del Tribunale di Milano. La richiesta di riesame della domanda deve essere effettuata dall’interessata, utilizzando il modello in allegato al messaggio 13 febbraio 2018, n. 661, presso la struttura INPS territorialmente competente, che valuterà la sussistenza dei requisiti, sia con riferimento alla regolare presenza in Italia sia agli altri requisiti giuridico-fattuali richiesti dalla legge.
I premi verranno corrisposti con riserva di ripetizione in esito all'appello della citata ordinanza.
La domanda deve essere presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento (nascita, adozione o affidamento).
Per i soli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017 al 4 maggio 2017, data di rilascio della procedura telematizzata di acquisizione, il termine di un anno per la presentazione della domanda online decorre dal 4 maggio.
La domanda deve essere presentata all’INPS tramite una delle seguenti modalità:
Se si sceglie di inviare la domanda online attraverso il servizio dedicato è possibile scaricare dal menu il manuale utente che descrive le funzionalità disponibili e la guida l’utente nella compilazione della domanda.
L’applicativo consente oltre all’inserimento e invio della domanda sia la consultazione delle domande già trasmesse che l’accesso ad altri servizi per la famiglia presenti nello Sportello virtuale per le prestazioni a sostegno del reddito (assegno di natalità-bonus bebè, bonus infanzia e assegni al nucleo familiare).
La domanda va presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) attestante la data presunta del parto.
Con riferimento allo stesso minore, dovrà essere presentata un’unica domanda. Se è stata già presentata la domanda in relazione al compimento del settimo mese di gravidanza non si dovrà presentare ulteriore domanda alla nascita. Analogamente, il beneficio richiesto per l’affidamento preadottivo non può essere richiesto in occasione della successiva adozione dello stesso minore.
Nel caso si tratti di parto plurimo, la domanda se già presentata al compimento del settimo mese di gravidanza andrà presentata anche alla nascita con l’inserimento delle informazioni di tutti i minori necessarie per l’integrazione del premio già richiesto, rispetto al numero dei nati.
La domanda può essere presentata anche nell’ipotesi in cui la richiedente, pur avendo maturato i sette mesi di gravidanza alla data del 1 gennaio 2017, non abbia portato a termine la gravidanza a causa di un’interruzione della stessa. In questo caso, la domanda dovrà essere corredata della documentazione comprovante l’evento.
Nel caso in cui la domanda debba essere presentata da un legale rappresentante, questi dovrà essere in possesso del PIN della richiedente per effettuare l’accesso al sistema con i dati identificativi dell’interessata.
Nel caso di abbandono o affidamento esclusivo al padre, decadenza della potestà genitoriale o decesso della madre, il padre potrà presentare direttamente la domanda con le stesse modalità munendosi di PIN dispositivo.
La richiedente dovrà indicare alternativamente una delle seguenti opzioni:
Si precisa che nella domanda vengono autocertificati gli altri requisiti che danno titolo alla concessione del premio salvo che la beneficiaria non sia tenuta a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione.
Quanto sopra indicato vale anche per le situazioni di non riconoscimento, abbandono o affidamento esclusivo al padre o decesso della madre.
Rimane ferma la possibilità di autocertificare la data di trascrizione del provvedimento e il comune nei cui registri di stato civile il provvedimento stesso è stato trascritto.