L’attività ricettiva a conduzione familiare è caratterizzata da una gestione non imprenditoriale (ciò consente all’esercente di non essere in possesso obbligatoriamente di una partita IVA e di non iscriversi al Registro delle imprese) dunque non è disciplinata dalle normative riguardanti gli esercizi ricettivi collettivi (alberghieri e complementari). Tuttavia alcune Regioni consentono anche l'attività imprenditoriale.
La tipologia del
Bed and Breakfast ha trovato una sua disciplina giuridica con la
Legge quadro 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) rimettendo la regolamentazione di tutti i servizi ricettivi all’autonomia legislativa delle Regioni. Per aprire un B&B, quindi, occorre consultare le
leggi regionali di settore o i regolamenti comunali specifici. Ciascuna Regione ha dato infatti attuazione al disposto nazionale, fornendo una disciplina specifica.
Dopo aver consultato la legge regionale che regola questo tipo di struttura, è necessario recarsi presso lo
Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del comune di appartenenza. Lo sportello costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa che mira a coordinare tutti gli adempimenti richiesti per la creazione di imprese, al fine di snellire e semplificare i rapporti tra la Pubblica amministrazione ed i cittadini. Attraverso lo sportello o tramite Internet si potrà ritirare la modulistica necessaria per presentare la
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) introdotta dalla
Legge del 30 luglio 2010 n. 122, che ha sostituito la Denuncia di inizio attività (DIA). La SCIA non è altro che un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà) che sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominati, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di una attività imprenditoriale, commerciale o artigianale.
L’enorme vantaggio offerto da questo nuovo strumento è dato dall'immediatezza con cui si determina l'apertura dell'attività, senza attendere i 30 giorni previsti in precedenza. L’Amministrazione Pubblica dovrà accertare, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati ed eventualmente adottare i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e/o sanzionare colui che ha sottoscritto la mendace
dichiarazione.
Alla SCIA devono essere allegati i documenti necessari per il completamento della pratica (esempio: planimetria dell'abitazione, contratto di proprietà o di affitto, polizza assicurazione responsabilità civile a favore dei clienti, ecc.). Tali allegati variano da Regione a Regione.L’ultimo passo procedurale riguarda l’avvio delle pratiche, gestite dalle A.A.P.I.T. (Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo) o dagli Uffici Turistici locali, per la classificazione della struttura e la comunicazione degli ospiti alle Autorità di Pubblica Sicurezza).